Riduzione della capacità lavorativa e riconoscimento dell'assegno di invalidità
Sentenza n.10860/2009 Corte di Cassazione Civile Sez. Lavoro
Con la Sentenza in oggetto, la Suprema Corte, premettendo che "il lavoratore ha diritto ad una retribuzione in
ogni caso sufficiente ad assicurare a sè ed alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa", giusto il precetto di
cui all'art. 36 della Costituzione, e precisando che la capacità lavorativa deve intendersi come capacità di espletare
attività che abbia l'idoneità ad assicurare al lavoratore ed alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa, ha ribadito
i presupposti necessari affinchè la riduzione della capacità lavorativa sia indennizzabile con l'assegno di invalidità,
a tal uopo stabilendo che "la residua capacità lavorativa: a) di per sè sola non sia sufficiente ad assicurare a sè
ed alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa"; b) conservi tuttavia la potenzialità per conseguire una parte di
questa retribuzione; c) esiga, nella misura della propria insufficienza, l'integrazione".
Dopo tali brevi premesse, invero, la Corte di Cassazione ha, espressamente, individuato, nell'assegno di invalidità,
tale funzione integrativa, all'uopo stabilendo che "il riconoscimento dell'assegno è normativa qualificazione della
residua capacità come insufficiente a far conseguire al lavoratore una retribuzione che assicuri un'esistenza libera e dignitosa".