Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione
del codice della strada, sono proponibili: 1) l'opposizione, ex Legge 689/1981, qualora non sia stato notificato
il verbale di accertamento di violazione del codice della strada, onde consentire all'interessato di recuperare
il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori, ovvero per proporre opposizione avverso
l'ordinanza ingiunzione prefettizia; 2) l'opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., allorquando si contesti
la mancanza di un titolo esecutivo legittimante l'iscrizione a ruolo, ovvero si eccepiscano fatti estintivi
sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo e, infine, 3) l'opposizione agli atti esecutivi, ex art.
617 c.p.c., ove si deducano vizi formali della cartella opposta (Cass. civ. 20.4.2006, n. 9180).
Questi, sostanzialmente, i principi sanciti dalla Corte di Cassazione, e recepiti dalla giurisprudenza di merito,
inerenti l'opposizione avverso la cartella esattoriale.
L'avviso di mora, per converso, è atto impugnabile, ex art. 23 Legge 689/1981, solo nei casi in cui è
emesso senza essere preceduto dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione o del verbale di accertamento e della
relativa cartella esattoriale, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela
previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori (ex multis, Cass. civ., n. 9180/2006, 5871/2007, 17312/2007,
30412/2008).