Si riporta, di seguito, il testo della Circolare 16.2.2009, con cui il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti sugli adempimenti connessi alla comunicazione riguardante l'instaurazione, la proroga, la trasformazione e la cessazione del rapporto di lavoro domestico, alla stregua di quanto previsto dal D.L. 29.11.2008, n. 185, convertito con modificazioni nella Legge 28.1.2009, n. 2. Tali misure rientrano nel quadro degli interventi promossi dal predetto Ministero di semplificazione delle procedure e di emersione del lavoro sommerso e sono dirette a semplificare la vita dei datori di lavoro, con la previsione di procedure semplificate per attivare le assunzioni di personale impiegato in rapporti di lavoro domestico e con la possibilità di effettuare tutti gli adempimenti connessi senza ulteriori oneri amministrativi.
Oggetto
Nota di chiarimento sugli adempimenti connessi alla comunicazione riguardante
l'instaurazione, la proroga, la trasformazione e la cessazione del rapporto di lavoro domestico (D.L. n. 185 del 29 novembre 2008,
convertito con modificazioni nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2).
Il decreto legge 28 novembre 2008, n. 185 così come modificato dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2 prevede all'art. 16bis,
commi 11 e 12, un'importante "deroga" al sistema delle comunicazioni obbligatorie, introducendo la possibilità per i datori di lavoro
domestico di adempiere agli obblighi previsti dall'articolo 9bis della legge 28 novembre 2006, così come modificato dall'articolo 1,
commi da 1180 a 1185 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), con la presentazione di un modello "semplificato"
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
Le novità introdotte dal legislatore sono dirette a semplificare la vita dei datori di lavoro e in particolare, data la specifica prestazione
lavorativa, delle famiglie, consentendo con procedure semplificate di attivare le assunzioni di personale impiegato in rapporti di lavoro
domestico e al contempo di effettuare tutti gli adempimenti connessi senza ulteriori oneri amministrativi. Tali misure rientrano nel quadro
degli interventi promossi dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di semplificazione delle procedure e di emersione
del lavoro sommerso.
Si forniscono pertanto ai datori di lavoro e agli organismi preposti alla gestione informatica dei dati
(nodo di coordinamento nazionale del Ministero, servizi informatici regionali, INAIL e Ministero degli Interni) indicazioni operative per
l'attuazione degli obblighi previsti.
Normativa di riferimento e ambito di applicazione
Il quadro complessivo della normativa risulta essere il seguente:
- Articolo 1, commi da 1180 a 1185 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);
- Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007;
- Articolo 16bis, commi 11 e 12 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, così come convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Le disposizioni di cui al citato art. 16bis, commi 11 e 12 della legge del 28 gennaio 2009, n. 2 si
applicano a tutti i datori di lavoro che assumono alle proprie dipendenze lavoratori per l'espletamento di attività domestiche.
L'oggetto della comunicazione rimane quello previsto dall'articolo 1, comma 1180 e ss., della legge 27 dicembre 2006 n. 296, ovvero l'instaurazione,
la proroga, la trasformazione e la cessazione del rapporto di lavoro.
A tal proposito si ritiene opportuno rammentare che il lavoro domestico - ovvero la prestazione da parte del lavoratore della propria opera per il
funzionamento della vita familiare (art. 1, L. 339/58) è disciplinato dal CCNL del 16 febbraio 2007 e può essere prestato a tempo indeterminato
ovvero a tempo determinato, a fronte di oggettive ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
L'orario di lavoro può essere articolato secondo le modalità di cui all'articolo 15 del menzionato CCNL, ivi inclusa l'ipotesi di prestazione
di lavoro in regime di tempo parziale, orizzontale o verticale, in caso di lavoratore domestico convivente che presti la sua opera solo per
una parte della giornata (mattina o pomeriggio) oppure per determinati giorni della settimana.
Inoltre, l'articolo 8 del CCNL del 16 febbraio 2007, in materia di lavoro ripartito, consente l'assunzione per lo svolgimento di un'unica
prestazione lavorativa di due lavoratori domestici, che restano pertanto personalmente e direttamente responsabili per l'intera obbligazione lavorativa.
Per le esigenze solo temporanee di lavoro domestico, può essere utilizzato il lavoro accessorio, tipologia contrattuale introdotta dall'art. 70 del
decreto legislativo 276/03 e recentemente riformato dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge n. 133 del 2008. Si ricorda
in merito che per la regolarizzazione del lavoro accessorio è previsto il sistema di consegna di carnet di buoni (c.d. voucher) con i quali i
datori di lavoro corrispondono la retribuzione e contestualmente versano la contribuzione a fini previdenziali e assicurativi verso INPS ed INAIL.
Pertanto, per questo tipo di rapporto non sussiste obbligo di comunicazione, ma si applicano le specifiche disposizioni attuative emanate dall'INPS.
Termini e modalità di comunicazione
Al fine di attuare la più ampia semplificazione delle procedure, specie per alcune tipologie di rapporto di lavoro come quello riguardante il
lavoro domestico, è stata introdotta, ai sensi dell'art. 16bis, comma 11, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, così come convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, una procedura speciale di comunicazione dell'instaurazione, trasformazione, proroga e
cessazione del rapporto di lavoro domestico che consente al datore di lavoro di assolvere agli obblighi previsti dall'art. 1, commi 1180?1185
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, attraverso l'invio delle comunicazioni, non più al Centro per l'impiego territorialmente competente,
bensì direttamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
Restano tuttavia validi i termini già fissati dalla normativa, ossia l'obbligo di comunicazione, almeno il giorno prima, in caso di instaurazione
del rapporto di lavoro e, entro 5 giorni, in caso di proroga, trasformazione e cessazione dello stesso, anche se effettuate con modalità
semplificate come contact center o on line, secondo le disposizioni che emanerà l'INPS.
La procedura dell'Inps dovrà assicurare la data certa di comunicazione, la cui definizione è contenuta nell'art. 1, comma 1, lettera k) del
decreto interministeriale del 30 ottobre 2007, quale data risultante dalla procedura di validazione temporale attestante il luogo e l'ora
in cui la comunicazione è stata ricevuta (ora) all'INPS.
Le modalità operative per la trasmissione delle comunicazioni di cui sopra, da parte dei datori di lavoro, saranno indicate dall'INPS con
apposita circolare attuativa che introdurrà anche la modulistica semplificata necessaria per tale obbligo di legge.
Al fine di garantire la pluriefficacia della comunicazione, l'INPS garantirà il trasferimento dei dati
ricevuti agli organismi interessati che, oltre al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, saranno INAIL, Servizi regionali
e, in caso di lavoratori stranieri, anche Prefetture. A tal fine dovranno essere mantenute da parte dell'INPS le medesime modalità e i medesimi
standard previsti dal decreto ministeriale del 30 ottobre 2007.
Pertanto, il trasferimento delle informazioni agli altri organismi (contenute nell'Allegato 1 di questa
circolare che ne costituisce perciò parte integrante) avverrà attraverso il nodo di coordinamento nazionale del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, con il livello di interoperabilità evoluta e cooperazione applicativa tra le Amministrazioni.
Di conseguenza il riferimento di cui al comma 12 non influisce sul colloquio tra le amministrazioni citate, bensì su alcune attività "informatiche"
previste dal Codice delle Amministrazioni Digitali (certificazione delle porte di dominio, pubblicazione dell'accordo di servizio al formato CNIPA
e pubblicazione sul registro SICA, non ancora disponibile al pubblico), esterne al procedimento in questione.
Periodo transitorio
Al fine di evitare conseguenze sanzionatorie per i datori di lavoro domestici che, nelle more delle disposizioni attuative avessero inviato
le comunicazioni ai servizi competenti, si conferma che tali comunicazioni sono valide e si invitano, pertanto, i servizi informatici ad inviare
tale comunicazione al nodo di coordinamento nazionale al fine di garantire la pluriefficacia verso l'INPS e l'INAIL. Resta inteso che,
dall'emanazione della presente nota circolare, le comunicazioni vanno inviate all'INPS.
In considerazione del radicale mutamento di procedure sarà cura dei soggetti istituzionali interessati, ivi comprese le strutture
addette ai servizi ispettivi e all'attività di vigilanza, di assistere i lavoratori e i datori di lavoro nell'attuazione delle nuove
disposizioni in materia di gestione del rapporto di lavoro domestico.