Con la Sentenza 22.4.2009, n. 9556, la Corte di Cassazione ha confermato il noto principio in virtù del quale
i genitori, onde sottrarsi alla responsabilità di cui all'art. 2048 C.c., devono dimostrare l'assenza di
una loro culpa in educando e in vigilando e, altresì, devono dimostrare di avere impartita al figlio
un'educazione normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente,
alle sue abitudini, alla sua personalità, richiamando, a tal uopo, la Sentenza n. 7459/1997.
La prova liberatoria, dunque, deve consistere, secondo la costante e consolidata giurisprudenza di legittimità,
nella dimostrazione, da parte dei genitori del minore autore di un illecito aquiliano, di aver osservato l'obbligo
di cui all'art. 147 c.c.
La fattispecie in esame riguardava un sinistro stradale, cui era derivato il decesso di un ragazzo, i cui
genitori e fratelli avevano citato in giudizio il conducente del ciclomotore ed i suoi genitori, onde ottenere
il risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del sinistro, ai sensi dell'art. 2048 c.c., rubricato
"Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte", a mente del quale, appunto,
"il padre e la madre (…) sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati (…)".
I genitori del conducente del ciclomotore venivano condannati e proponevano ricorso per Cassazione, rilevando,
tra l'altro, che il loro figlio, al momento del sinistro, era quasi diciottenne ed enumerando le pregresse
esperienze lavorative del medesimo.
Al riguardo, la Corte ha precisato che la circostanza che il figlio avesse
avuto due esperienze lavorative non rilevava "perchè se ciò può valere ad escludere la presunzione
di 'culpa in vigilando', non è sufficiente a fornire la prova liberatoria della presunzione
della 'culpa in educando'". Nè, tanto meno, assurgeva a rilievo il fatto che il figlio fosse quasi diciottenne,
in quanto l'art. 2048 citato si riferisce al figlio –comunque minorenne- verso il quale "i doveri di cui all'art.
147 c.c. sono di natura inderogabile e finalizzati a correggere comportamenti non corretti e, quindi, meritevoli
di costante opera educativa, onde realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della
propria esistenza e della protezione della propria ed altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito".