La legge italiana in questo caso ha un iter burocratico abbastanza semplice da seguire, che, sostanzialmente, è quello
previsto per tutti i nubendi che intendano contrarre matrimonio.
Il Codice Civile prevede che lo straniero che deve sposarsi con un cittadino o cittadina italiana deve
presentare quei documenti da cui risulti l'identità del soggetto, lo stato "libero", e l'insussistenza di
impedimenti al matrimonio.
Documenti necessari
I documenti necessari per contrarre matrimonio sono:
- documento d'identità valido sul piano internazionale, quindi, un passaporto
- certificato di nascita proveniente dal proprio paese d'origine tradotto e autenticato presso l'Ambasciata
italiana del paese di provenienza
- nulla osta dal paese di provenienza (documento rilasciato dagli uffici di competenza corrispondenti al
nostro ufficio anagrafe) da cui risulti che non ci sono impedimenti al matrimonio secondo la legge del paese
d'origine e che di conseguenza la persona è libera di sposarsi.
Detti certificati devono essere entrambi tradotti e autenticati presso l'Ambasciata italiana per essere accettati
dall'Ufficiale di Stato Civile del comune dove i futuri sposi andranno a chiedere le pubblicazioni per il matrimonio.
I due certificati possono essere richiesti tramite una delega con procura notarile ad un parente o connazionale in
patria.
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Procedura
Una volta ottenuti i documenti necessari, l'interessato, con il futuro coniuge, si presenterà
presso il comune di residenza della moglie o marito per richiedere all'Ufficiale di Stato Civile le pubblicazioni
di matrimonio. Le pubblicazioni sono un adempimento obbligatorio per la legge italiana e hanno la funzione di
portare a conoscenza il futuro matrimonio per permettere di presentare, da parte di terzi, eventuali impedimenti prima
che il matrimonio sia celebrato.
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Permesso di soggiorno
Con il permesso di soggiorno per motivi familiari (rilasciato a seguito del ricongiungimento familiare o del
matrimonio con un cittadino italiano/a) è possibile svolgere immediatamente attività lavorativa ed anche lavoro
autonomo. Una conferma in tal senso la troviamo all'art. 6 comma 1 del T.U. laddove si specifica che "Il permesso
di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari può essere utilizzato anche
per le altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito,
comunque prima della sua scadenza e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio
della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di soggiorno
per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità
previste dal regolamento di attuazione".
Tale argomentazione è supportata anche dall'art. 14 del Regolamento di Attuazione (D.P.R. n. 394 del 31/08/89) prevede che
"il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari
può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero anche senza conversione o rettifica
del documento, per il periodo di validità dello stesso".
Pertanto, si desume che una persona in possesso
di un permesso di soggiorno per motivi familiari può immediatamente svolgere attività lavorativa e non deve,
fino a quando il permesso di soggiorno è in corso di validità, recarsi in Questura per modificare il permesso
da motivi familiari a motivi di lavoro subordinato.
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