Lavoro subordinato: presunzione di onerosità
Sentenza n.1833/2009 Corte di Cassazione Civile Sez. Lavoro
Nel nostro ordinamento, ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro si presume
effettuata a titolo oneroso, salvo che la detta attività, ancorchè oggettivamente configurabile quale
prestazione di lavoro subordinato, presupponga l'esistenza di una comunanza di vita e di interessi
tra i conviventi ed una partecipazione, effettiva ed equa, alle risorse della famiglia di fatto.
Questi, in breve, i principi sanciti dalla Suprema Corte nella Sentenza in commento, in cui si precisa
che la prestazione di lavoro "può essere ricondotta ad un rapporto diverso istituito affectionis vel
benevolentiae causa, caratterizzato dalla gratuità della prestazione, ove risulti dimostrata la sussistenza
della finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa".
Invero, richiamando precedenti giurisprudenziali,
condivisi dalla pronuncia in commento, la Corte precisa che anche nella convivenza more uxorio, al pari del
vincolo coniugale, la causa del lavoro svolto all'interno del contesto familiare va individuata "nei vincoli
di solidarietà ed affettività esistenti, alternativi rispetto ai vincoli tipici di un rapporto a prestazioni
corrispettive, qual è il rapporto di lavoro subordinato, salvo che non sia fornita la prova del rapporto di lavoro".
Alla stregua delle considerazioni che precedono, dunque, si può escludere l'esistenza di un rapporto di lavoro
a prestazioni corrispettive solo in presenza della dimostrazione di una comunanza di vita e di interesse tra
i conviventi (famiglia di fatto), che, "analogamente al rapporto coniugale, dia luogo alla partecipazione,
effettiva ed equa, della convivente more uxorio alle risorse della famiglia di fatto", a tal uopo non essendo
sufficiente che la comunanza di vita e di interessi tra i conviventi si esaurisca in un rapporto meramente
spirituale, affettivo e sessuale, essendo, per converso, come detto, necessaria una partecipazione
–effettiva ed equa- del convivente alle risorse della famiglia di fatto.
Solo qualora tra i conviventi
si instauri quella comunanza di interessi, anche economici, che attrae il rapporto nell'orbita del vincolo
di solidarietà, di cui si è detto, dunque, può escludersi l'onerosità del rapporto di lavoro.
Nella fattispecie relativa alla pronuncia in commento, gli elementi ritenuti determinanti per la
configurabilità del rapporto di lavoro subordinato sono stati l'accertamento della natura non continuativa
della convivenza, sovente interrotta, e, soprattutto, il rilievo del difetto di condivisione di un tenore
di vita comune in relazione ai redditi dell'attività, tale da escludere quella comunanza di interessi,
anche economici, che attrae il rapporto nell'orbita del vincolo di solidarietà.