La disciplina del pubblico impiego è stata oggetto di un processo di riforma, caratterizzato dal susseguirsi di una serie di interventi legislativi,
con cui si è addivenuti alla c.d. "privatizzazione del pubblico impiego", con la quale, sostanzialmente, si è estesa l'applicazione delle norme di
diritto privato al rapporto del pubblico impiego ed è stata prevista l'applicabilità della disciplina della contrattazione collettiva, che diviene
la fonte primaria e diretta di disciplina del rapporto di pubblico impiego, analogamente a quanto avviene nel settore privato.
La successione dei provvedimenti legislativi si è conclusa con il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con cui si è predisposto un Testo unico per il riordino ed il riassetto delle originarie norme
di cui al D.Lgs. 3.2.1993, poi modificato dal D.Lgs. 31.3.1998 n. 80 e dal D.Lgs. 29.10.1988 n. 387.
In particolare, si evidenziano il titolo IV ed il titolo VI del citato Testo unico, con cui, rispettivamente, si disciplina il rapporto di lavoro
dei pubblici dipendenti e si devolve la competenza in materia giurisdizionale al giudice ordinario, con la correlativa applicazione del rito del
lavoro, di cui agli artt. 409 e ss del codice di procedura civile.
In particolare, la competenza del giudice ordinario include tutte le controversie
relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro non privatizzati,
quali, tra gli altri, i magistrati, gli avvocati dello Stato, il personale militare e le forze di polizia, il personale della carriera diplomatica e
prefettizia, il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, continuando il loro rapporto ad essere regolato dalla specifica disciplina previgente,
nonchè le controversie inerenti l'assunzione al rapporto di lavoro, con esclusione delle fasi relative alle procedure concorsuali, che restano attratte
alla giurisdizione del giudice amministrativo, al quale compete, dunque, la cognizione relativa alla fase anteriore alla costituzione del rapporto di
lavoro.
Tipologie contrattuali
Il legislatore riconosce alle pubbliche amministrazioni la facoltà di avvalersi delle forme contrattuali flessibili.
Al riguardo, occorre segnalare che, a seguito dei recenti interventi legislativi (D.L. 112/2008), è stato modificato l'art. 36 del Testo unico,
che disciplina, appunto, il lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni, ed è stato sancito il principio generale in virtù del quale le
pubbliche amministrazioni, per soddisfare le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario, assumono -esclusivamente- con contratti di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, potendo, per converso, avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del
personale per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali.
E proprio al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, le amministrazioni non potranno ricorrere all'uso del medesimo lavoratore
con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio.
Diversamente dalla disciplina privatistica, tuttavia, nell'ipotesi di violazione di tale normativa, non è prevista la conversione automatica
dei rapporti di lavoro flessibili in rapporti di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminata con le medesime pubbliche amministrazioni;
a tal riguardo, infatti, il lavoratore interessato ha diritto, unicamente, al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in
violazione di disposizioni imperative.
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Rapporto di lavoro
Come detto, il rapporto di lavoro nel pubblico impiego è disciplinato, altresì, dalle disposizioni del codice civile
e dalle leggi sul rapporto di lavoro di natura subordinata, ivi compreso il c.d. Statuto dei lavoratori, che si applica alle pubbliche
amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti.
Le differenze più evidenti rispetto al rapporto di lavoro privato possono ravvisarsi
relativamente all'assunzione, che nelle pubbliche amministrazioni avviene mediante procedure selettive, alle mansioni, alla mobilità e, a seguito
delle recenti modifiche legislative, anche alla assenza per malattia del pubblico dipendente. In tale ultima ipotesi, infatti, la materia è stata
innovata dal citato D.L. 112/2008, che ha previsto che, per i periodi di assenza per malattia, nei primi dieci giorni di assenza, al lavoratore
è corrisposto il trattamento economico fondamentale, con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominato, avente carattere fisso
e continuativo, nonchè di ogni altro trattamento accessorio.
Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore ai dieci giorni
e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, l'assenza può essere giustificata esclusivamente mediante presentazione di
certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica. In materia di visite di controllo, l'Amministrazione può disporre il controllo
in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno; sono state, inoltre, ampliate le fasce orarie
di reperibilità, entro le quali è possibile effettuare le visite mediche di controllo, che, attualmente, possono essere eseguite tutti i giorni,
compresi i non lavorativi e i festivi, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 20,00.
Altra rilevante differenza rispetto alla disciplina privatistica è ravvisabile con riferimento allo ius variandi, ovvero
al potere datoriale di variazione delle mansioni; relativamente a tale precipua materia, infatti, l'art. 2103 del codice civile,
applicabile integralmente al rapporto di lavoro privato, prevede espressamente il diritto del prestatore di lavoro ad essere adibito
alle mansioni per le quali è stato assunto, o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito, ovvero
a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte.
Assegnare il lavoratore a mansioni superiori comporta il diritto di quest'ultimo al
trattamento economico corrispondente all'attività svolta e la definitività delle nuove mansioni, allorquando la medesima non abbia avuto luogo
per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi e, comunque,
non superiore a tre mesi.
Tale disciplina codicistica è stata solo parzialmente recepita in materia di pubblico impiego; invero, ove si verifichino
le ipotesi descritte nell'art. 2103 del codice civile, al prestatore di lavoro spetta, unicamente, la differenza di trattamento economico previsto
per la qualifica superiore, e non anche, come avviene, per converso, nel rapporto di lavoro privato, la definitività delle nuove mansioni.
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Tutela Giurisdizionale
Come detto, il processo di privatizzazione del pubblico impiego ha significativamente modificato anche la materia inerente
la tutela giurisdizionale, mediante la devoluzione delle controversie in materia di rapporto di lavoro –ad eccezione di quelle relative ai rapporti
di lavoro non privatizzati e delle fasi relative alle procedure concorsuali- al tribunale ordinario, in funzione di giudice del lavoro, precedentemente
attratte nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il quale continua. Anche nelle controversie relative ai rapporti di pubblico impiego,
inoltre, è previsto l'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione; la domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi 90 giorni dalla
promozione del detto tentativo di conciliazione.
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