Con la Sentenza n. 1691 del 23.1.2009, la Corte di Cassazione, Sezione III, ha affermato il principio in virtù
del quale la presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose in custodia è applicabile nei
confronti dei comuni, quali proprietari delle strade del demanio comunale, pur se tali beni siano oggetto di
un uso generale e diretto da parte dei cittadini, qualora la loro estensione sia tale da consentire l'esercizio
di un continuo ed efficace controllo che sia idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi.
Con la citata Sentenza, dunque, prosegue l'evoluzione giurisprudenziale in materia di demanio stradale, iniziata
dalla pronuncia n. 156 del 10.5.1999, con cui la Corte Costituzionale affermò il principio che alla P.A. non era
applicabile la disciplina normativa dettata dall'art. 2051 c.c. solo allorquando "sul bene di sua proprietà non
sia possibile - per la notevole estensione di esso e le modalità di uso, diretto e generale, da parte di terzi - un
continuo, efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti".
Nella medesima direzione si è orientata anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione, i cui più recenti arresti
hanno segnalato, con precipuo riferimento al demanio stradale, "la necessità che la configurabilità della possibilità
in concreto della custodia debba essere indagata non soltanto con riguardo all'estensione della strada, ma anche alle
sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che lo connotano, agli strumenti che
il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche acquistano rilievo condizionante anche delle
aspettative degli utenti, rilevando ancora, quanto alle strade comunali, come figura sintomatica della possibilità
del loro effettivo controllo la circostanza che le stesse si trovino all'interno della perimetrazione del centro abitato".
E, proprio sulla scorta di tale evoluzione giurisprudenziale, la Corte di Cassazione, con la Sentenza in epigrafe,
afferma il seguente principio di diritto: "la presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che
si hanno in custodia, stabilita dall'art. 2051 cc, è applicabile nei confronti dei comuni, quali proprietari delle
strade del demanio comunale, pur se tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini,
qualora la loro estensione sia tale da consentire l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che sia idoneo
ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi".
La portata innovativa della Sentenza in epigrafe è, altresì, rinvenibile con riferimento ad un ulteriore principio
affermato dalla Suprema Corte; invero, proprio la circostanza della suddivisione in zone della manutenzione delle
strade del territorio comunale, affidata in appalto a varie imprese (c.d. zonizzazione) "comporta per il Comune,
sul piano meramente fattuale, un maggiore grado di possibilità di sorveglianza e di controllo sui beni del demanio
stradale, con conseguente responsabilità del Comune stesso per i danni da essi cagionati, salvo ricorso del caso
fortuito (...) per cui deve ritersi che l'esistenza di tale contratto di appalto non vale affatto ad escludere la
responsabilità del Comune committente nei confronti degli utenti delle singole strade ai sensi dell'art. 2051 cc".